Ci sono diritti che esistono da anni, ma restano invisibili. Non perché siano segreti, ma perché non rientrano nell’immaginario comune.
Nascono per rispondere a bisogni reali, quotidiani, spesso silenziosi. E riguardano persone che non fanno rumore, ma tengono insieme pezzi di vita fragili, ogni giorno.

Negli ultimi anni la società italiana è cambiata più velocemente delle definizioni giuridiche tradizionali. Le famiglie non hanno più una sola forma, le relazioni affettive si sono evolute, e con loro anche le responsabilità di cura. Ma la legge ha davvero seguito questo cambiamento? La risposta, per molti, è sorprendente.
Quando l’assistenza non passa più solo dal legame di sangue
Per molto tempo si è dato per scontato che ad assistere una persona in grave difficoltà fossero esclusivamente i familiari “classici”: genitori, figli, coniugi. Una visione lineare, rassicurante, ma sempre meno aderente alla realtà. Oggi esistono relazioni profonde e stabili che non passano né dal matrimonio né dalla parentela. Rapporti costruiti nel tempo, basati su convivenza, cura reciproca e responsabilità condivise. Rapporti che, finalmente, hanno trovato spazio anche nel diritto.
Da anni il legislatore ha compiuto un passo decisivo: riconoscere valore giuridico alle convivenze di fatto, purché autentiche e formalizzate. Non basta vivere insieme: serve una dichiarazione anagrafica presso il Comune, che certifichi un legame affettivo stabile, come previsto dalla Legge n. 76/2016. Ed è qui che il quadro cambia radicalmente.
Ecco il diritto che pochi conoscono davvero
Una volta riconosciuta ufficialmente la convivenza di fatto, il partner entra a pieno titolo tra i soggetti tutelati dalla Legge 104. Esattamente come un coniuge o una persona unita civilmente. Questo significa una cosa molto concreta: tre giorni di permesso retribuito al mese, per assistere la persona convivente con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Nessun vincolo di sangue. Nessun matrimonio. Nessuna gerarchia familiare da rispettare. La giurisprudenza più recente lo ha ribadito senza ambiguità, confermando che il convivente di fatto ha diritto autonomo ai permessi, anche se esistono altri familiari. Ma attenzione: il diritto nasce solo in presenza di condizioni precise.
La certificazione che fa la differenza (e che molti confondono)
Non tutte le disabilità consentono l’accesso ai permessi. La percentuale di invalidità, da sola, non basta. Serve il riconoscimento della disabilità in situazione di gravità, rilasciato dalla Commissione medica INPS. Parliamo di una condizione che implica ridotta autonomia personale e la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale. Una valutazione complessiva, che va oltre la singola patologia o difficoltà fisica.
Può sembrare paradossale, ma è possibile essere invalidi al 100% senza ottenere il riconoscimento della gravità. In quel caso, nessun permesso è dovuto, nemmeno al convivente. C’è poi un altro limite oggettivo: la persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno in una struttura che già garantisce assistenza continua. Se l’assistenza è già assicurata h24, viene meno la ratio del beneficio.
Permessi sì, ma non sono giorni “liberi”
Qui entra in gioco il punto più delicato. I permessi non sono una concessione generica, né una forma mascherata di ferie. Devono essere utilizzati esclusivamente per l’assistenza. La giurisprudenza è stata chiarissima: l’uso improprio dei permessi rappresenta un grave abuso del diritto e una violazione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. I controlli sono legittimi. Le conseguenze, pesantissime.
Chi utilizza quei giorni per finalità personali — viaggi, svago, attività estranee alla cura — rischia il licenziamento per giusta causa. Non una sanzione simbolica, ma la perdita del posto di lavoro. La Legge 104 tutela la solidarietà. Chi ne tradisce lo spirito, ne paga il prezzo.
Non solo tre giorni: i diritti che contano davvero
La protezione non si ferma ai permessi mensili. Il convivente che assiste una persona con disabilità grave ha anche:
-
priorità nella scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito, se possibile
-
diritto a non essere trasferito senza consenso
Non sono diritti assoluti, ma fortemente tutelati. Il datore di lavoro non può opporsi con motivazioni vaghe o di comodo. Deve dimostrare, in modo concreto e documentato, che accogliere la richiesta è impossibile per reali esigenze organizzative o produttive. Un semplice “non si può” non basta più.





