Avvocato, se chi ti rappresenta commette questo errore non deve essere pagato

Attenzione, se il proprio avvocato commette questo errore non deve essere pagato: cosa sapere per non correre alcun tipo di rischio.

C’è un momento, spesso dato per scontato, in cui due persone si stringono la mano convinte di aver chiarito tutto. I ruoli sono definiti, la fiducia sembra solida, il lavoro può iniziare. Ma nel diritto, come nella vita, non tutto ciò che viene detto ha valore solo perché pronunciato.

donna avvocato che legge documenti
Avvocato, se chi ti rappresenta commette questo errore non deve essere pagato Bibliotecauniversitariadicagliari.it

Negli ultimi anni, sempre più controversie nascono proprio da qui: da accordi ritenuti “ovvi”, da intese verbali considerate sufficienti, da promesse che sembravano chiare a entrambe le parti. Eppure, davanti a un giudice, le parole rischiano di evaporare. Non si tratta di formalismi inutili. La legge pretende certezza, soprattutto quando in gioco ci sono diritti, obblighi e somme di denaro. È per questo che alcuni accordi, anche se realmente discussi e condivisi, possono essere considerati come mai esistiti.

Se l’avvocato commette questo errore il su compenso deve essere azzerato: non devi pagarlo

Una recente decisione della Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione su un principio tanto semplice quanto spesso ignorato: senza forma scritta, non c’è tutela. E quando la forma è richiesta “a pena di nullità”, il rischio non è solo teorico. La sentenza n. 803/2026 della Cassazione riguarda un tema delicato e diffusissimo: il compenso dell’avvocato. I giudici hanno ribadito che l’accordo tra professionista e cliente deve essere messo per iscritto, altrimenti è nullo.

team di avvocati
Se l’avvocato commette questo errore il su compenso deve essere azzerato: non devi pagarlo Bibliotecauniversitariadicagliari.it

Questo significa che un patto verbale sulla parcella non ha alcun valore giuridico. Anche se entrambe le parti ricordano perfettamente l’importo concordato, in mancanza di un documento firmato quell’accordo è come se non fosse mai stato concluso. Il fondamento è chiaro:

  • articolo 2233 del codice civile, che impone la forma scritta per il compenso professionale;
  • Legge forense n. 247/2012, che richiede che il patto sui compensi sia definito, di regola, al momento del conferimento dell’incarico.

Un esempio classico: cliente e avvocato si accordano a voce su 5.000 euro per una causa. Nessuna firma, nessun documento. In giudizio, quell’intesa non è opponibile. La Cassazione chiarisce anche un altro punto cruciale: non serve firmare lo stesso foglio nello stesso istante. L’accordo può nascere da:

  • una proposta scritta del legale;
  • un’accettazione scritta del cliente;
  • documenti separati, purché firmati da entrambe le parti.

Ciò che conta è che:

  • il consenso emerga da atti scritti, non da comportamenti;
  • l’importo sia determinato o determinabile;
  • vi sia una sottoscrizione chiara.

Non bastano fatture, quietanze, testimoni o presunzioni. Poiché la forma scritta è richiesta per la validità del patto, non sono ammessi mezzi di prova alternativi. L’unica eccezione è la perdita del documento senza colpa: solo in quel caso possono entrare in gioco i testimoni. Attenzione anche ai preventivi vaghi. Un foglio che parla di costi “prevedibili”, senza cifre precise e senza la firma del professionista, non vincola il cliente. Non è un accordo, ma una semplice informazione.

L’assenza del preventivo può esporre l’avvocato a responsabilità disciplinare, ma non lo priva automaticamente del diritto al compenso. In caso di lite, però, non varrà alcun accordo verbale: sarà il giudice a stabilire l’importo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014. Una lezione netta, che vale per professionisti e clienti: nel diritto, ciò che non è scritto può costare molto più di quanto si immagini.

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