Il messaggio è chiarissimo, per l’Agenzia delle Entrare questa cartelle esattoriali sono nulle: ecco cosa bisogna sapere prima di procedere ad un eventuale pagamento.
Ci sono situazioni in cui non servono nuovi documenti, ricorsi complessi o strategie elaborate. Basta il tempo. E soprattutto, basta che chi pretende qualcosa non riesca a dimostrare di aver agito nel modo corretto. Nel rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche, il trascorrere degli anni non è mai neutrale. Il legislatore lo ha trasformato in una vera e propria tutela: oltre certi limiti temporali, le pretese si spengono. Ma non sempre gli enti accettano facilmente questa realtà.

La vicenda ruota attorno a una richiesta economica riemersa improvvisamente dopo molti anni. Un atto che arriva quando il destinatario riteneva la questione ormai chiusa, sepolta dal tempo e dall’assenza di comunicazioni chiare. Da qui nasce una battaglia giudiziaria che attraversa diversi gradi di giudizio, tra questioni di competenza, rinvii, integrazioni del contraddittorio e decisioni apparentemente contrastanti. Fino ad arrivare davanti al giudice che, più di ogni altro, è chiamato a fissare i principi: la Corte di Cassazione.
Agenzia delle Entrate, il messaggio parla chiaro: queste cartelle esattoriali sono nulle
Al centro della controversia non c’è una tassa qualunque, ma il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, richiesto tramite cartella di pagamento a distanza di anni dalla sua presunta maturazione.

La domanda chiave diventa allora inevitabile, ossia: per quanto tempo lo Stato può legittimamente pretendere il pagamento di questo contributo? E, soprattutto: basta aver spedito una raccomandata per fermare lo scorrere del tempo? Con l’ordinanza n. 398 dell’8 gennaio 2026, la Suprema Corte mette un punto fermo su due aspetti cruciali.
1. Il termine di prescrizione è quinquennale
La Cassazione ribadisce che il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale rientra tra le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, soggette alla prescrizione di cinque anni.
Il termine più lungo, decennale, sopravvive solo per crediti molto risalenti e in presenza di specifici atti già avviati prima del 1996. Circostanze che, nel caso esaminato, non ricorrono. Il tempo, dunque, non era dalla parte dell’ente.
2. Non basta una ricevuta “muta” per interrompere la prescrizione
Ed è qui che la pronuncia assume un peso ancora maggiore. L’ente sosteneva che una vecchia raccomandata fosse sufficiente a interrompere la prescrizione, invocando la presunzione di conoscenza del contenuto da parte del destinatario.
Ma la Corte chiarisce un principio decisivo: questa presunzione opera solo se l’atto è identificabile.
In altre parole:
- l’ente deve dimostrare cosa ha notificato
- deve rendere riconoscibile il contenuto dell’atto
- deve collegare in modo chiaro quella raccomandata a uno specifico credito
Se dall’avviso di ricevimento non emerge nulla — né oggetto, né riferimenti, né copia dell’atto — non può scaricarsi sul contribuente l’onere di provare il contrario.

Secondo gli Ermellini, pretendere che il cittadino dimostri che una busta fosse vuota o contenesse altro è inaccettabile se l’ente non ha prima assolto al proprio onere probatorio. Una ricevuta di ritorno “anonima” non interrompe nulla. Il risultato è netto:
- il tempo ha continuato a scorrere
- la pretesa si è estinta
- la cartella è stata annullata
Questa pronuncia non introduce nuove regole, ma chiarisce come vanno applicate quelle esistenti.
E manda un messaggio preciso: la certezza del diritto vale anche contro il Fisco. Quando gli atti non sono chiari, quando le notifiche non sono dimostrabili, quando il tempo supera i limiti stabiliti dalla legge, la pretesa non può sopravvivere.
E il silenzio degli anni, a volte, diventa la difesa più efficace.





